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D.Lvo 22/01/2004 n. 42Art. 127 Consultabilità degli archivi privati 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. 2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’articolo 122, comma 3. 3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3. Titolo III Norme transitorie e finali Art. 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente 1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. 2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. 4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16. Art. 129 Provvedimenti legislativi particolari 1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. 2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche exfidecommissarie, impartite con Legge 28 giugno 1871, n. 286, Legge 8 luglio 1883, n. 1461, Regio Decreto 23 novembre 1891, n. 653 e Legge 7 febbraio 1892, n. 31. Art. 130 Disposizioni regolamentari precedenti 1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Parte terza Beni paesaggistici Titolo I Tutela e valorizzazione Capo I Disposizioni generali Art. 131 Salvaguardia dei valori del paesaggio 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. Art. 132 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. 2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. 3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione. 4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con Decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. Art. 133 Convenzioni internazionali 1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali. Art. 134 Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 b) le aree indicate all’articolo 142 c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggi stici previsti dagli articoli 143 e 156. Art. 135 Pianificazione paesaggistica 1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". 2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all’articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Capo II Individuazione dei beni paesaggistici Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Art. 137 Commissioni provinciali 1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136; 2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti. Art. 138 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all’articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 3. 2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico. Art. 139 Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, é pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. 2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interes- sata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. 3. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica. 4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune interessato. 5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l’indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore. 6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell’immobile può presentare osservazioni alla regione. Art. 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza 1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136. 2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari. 3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione. 4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. |
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